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La definizione di sostanza di base è stata introdotta dal Regolamento (CE) 1107/2009 nell’articolo 23. Rientrano in questa categoria quelle sostanze non potenzialmente pericolose, che non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, che non sono utilizzate principalmente per scopi fitosanitari, ma sono comunque utili a tale scopo applicate direttamente o in miscela con un diluente.
Queste sostanze non possono essere immesse sul mercato come i prodotti fitosanitari.
Rientrano in questa categoria di sostanze anche i prodotti alimentari cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.
Questa categoria di sostanze così nuova ed innovativa è ancora in fase di scoperta e le procedure di autorizzazione ancora in fase di perfezionamento.